IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita'; Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003; con i quali e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Vista la deliberazione del senato accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello statuto vigente, assunta nella seduta dell'8 gennaio 2004; Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 105 del 20 gennaio 2004; Considerato che le modifiche approvate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative; Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 10 dello statuto di Ateneo e' sostituito dal seguente: «2. il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca, il consiglio di amministrazione e la consulta dei Dipartimenti; b) emana lo statuto e i regolamenti; c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione; d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo; f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione; i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici; l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.».